Dal 1° gennaio 2011 è possibile trasmettere atti scritti ad autorità e tribunali anche per via elettronica. Il modo più semplice per trasmettere atti scritti a un'autorità dell'Amministrazione federale o per recapitare mandati di comparizione, decisioni formali, deliberazioni e altre comunicazioni è quello di servirsi di una piattaforma riconosciuta. A differenza della posta elettronica priva di protezione, la trasmissione mediante una siffatta piattaforma garantisce la confidenzialità e l'integrità dei documenti. È inoltre possibile certificare l'orario esatto dell'invio e dell'avvenuto recapito dei messaggi.
Canali di comunicazione autorizzati
Formati di dati autorizzati per la comunicazione
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Scambio di atti giuridici per via elettronica con autorità
(Cancelleria federale)
Ultima modifica 20.10.2023