V18


Disposizioni in materia di visti:

V18

L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti ordinari della Repubblica di Vanuatu rilasciati prima del 25 maggio 2015.

Sottostanno all’obbligo del visto:

  • i titolari di passaporti ordinari della Repubblica di Vanuatu rilasciati a partire dal 25 maggio 2015.
    Osservazione:
    I titolari di un passaporto ordinario rilasciato da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015 che sono entrati nello spazio Schengen prima del 4 maggio 2022 possono proseguire il loro soggiorno e lasciare lo spazio Schengen senza visto. Questo non vale per il passaggio di frontiere esterne temporanee tra Stati membri. 

Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:

  • nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
  • di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.

Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:

  • titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 947 kB, 04.04.2024)  

  

Ultima modifica 15.08.2022

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