Disposizioni in materia di visti:
V13
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di un passaporto biometrico o non biometrico serbo rilasciato dalla Direzione di coordinazione serba (in serbo: Koordinaciona uprava) (V);
- le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Ultima modifica 15.08.2022