Gli stranieri che non sono autorizzati a soggiornare in Svizzera devono lasciare il Paese e lo spazio Schengen. L'obbligo di lasciare il Paese è determinato come segue:
- settore dell'asilo → decisione d’allontanamento (LAsi/SEM): la SEM decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo. Se respinge la domanda d'asilo di una persona straniera o non entra nel merito della domanda, la SEM di norma emette una decisione di allontanamento e ne ordina l'esecuzione;
- settore degli stranieri → decisione di allontanamento (LStrI/autorità cantonali di migrazione): le autorità cantonali competenti in materia di migrazione emettono una decisione di allontanamento contro gli stranieri che si trovano illegalmente in Svizzera;
- settore della sicurezza → espulsione (LStrI/fedpol): fedpol può disporre l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- diritto penale → espulsione penale (CP e CPM/tribunali penali): i tribunali penali possono o devono, a seconda dei crimini o delitti commessi, pronunciare l'espulsione dal Paese con la sentenza penale.
Alle persone obbligate a lasciare la Svizzera viene generalmente impartito un termine di partenza entro il quale devono lasciare il Paese. Possono essere rimpatriate soltanto se lasciano scadere inutilizzato tale termine.
Il termine rimpatrio (in Svizzera anche «rinvio») si riferisce all'esecuzione forzata degli allontanamenti nel settore dell’asilo e degli stranieri, e delle misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero.
Il rimpatrio è di competenza dei Cantoni, con il sostegno della SEM per quanto riguarda, ad esempio, l'ottenimento dei documenti di viaggio e l'organizzazione della partenza.
Le condizioni generali, gli strumenti e le modalità di ricorso alla coercizione e alle misure di polizia da parte delle autorità competenti sono disciplinati dalla legge sulla coercizione e dalla relativa ordinanza.
Per i rimpatri sono previsti quattro diversi livelli di esecuzione, che vanno dalla scorta di polizia fino all’aereo (livello 1) alla scorta di polizia su un volo speciale (livello 4). L’autorità dispone le modalità del rinvio in funzione del probabile comportamento della persona da trasportare e delle circostanze del caso.
Il settore del ritorno è oggetto di vari sviluppi europei dell’acquis di Schengen. La direttiva UE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) è un documento fondamentale. Nelle cosiddette valutazioni Schengen, esperti di altri Stati associati a Schengen e della Commissione europea verificano periodicamente la corretta attuazione e applicazione degli obblighi derivanti da Schengen in materia di rimpatrio.
Ultima modifica 26.04.2021