Una volta accertata la competenza della Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione esamina in maniera accurata ogni singola domanda. Le procedure celeri sono svolte in maniera ben definita e sono cadenzate sul piano temporale in ogni fase.
La durata massima di permanenza in un centro federale d’asilo ammonta a 140 giorni. I richiedenti l’asilo la cui domanda non può essere decisa in un centro federale d’asilo, ad esempio perché sono necessari ulteriori accertamenti, sono attribuiti fino alla conclusione della procedura a un Cantone, dove sono alloggiati e assistiti.
Procedura accelerata
Una volta conclusa la fase preparatoria, è effettuata un’audizione sui motivi d’asilo. Essa costituisce un elemento fondamentale per poter giudicare se sono date le condizioni per entrare nel merito della domanda d’asilo, se sono soddisfatti i requisiti posti alla qualità di rifugiato, se sono adempiuti i presupposti per la concessione dell’asilo e se sussistono eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Le audizioni sono svolte in maniera specifica al singolo caso, trasparente e orientata al risultato e sono messe fedelmente a verbale. Se dall’audizione sui motivi d’asilo risulta possibile una decisione definitiva, nel quadro della procedura celere è emanata entro otto giorni, direttamente nel centro federale d’asilo, una decisione d’asilo di prima istanza. In caso di decisione d’asilo positiva o di ammissione provvisoria, il richiedente è quindi attribuito a un Cantone.
La bozza di un’eventuale decisione negativa è sottoposta al rappresentante legale, che ha 24 ore di tempo per esprimersi. All’occorrenza la decisione d’asilo è adeguata in base al parere del rappresentante legale, ed è poi notificata al richiedente. I richiedenti dispongono poi di sette giorni per interporre un eventuale ricorso contro una decisione negativa.
Procedura ampliata
Se dopo l’audizione sui motivi d’asilo sono necessari ulteriori accertamenti, è eseguita una procedura ampliata. La Confederazione attribuisce i richiedenti interessati a un Cantone, che resta responsabile degli ulteriori passi (integrazione o esecuzione dell’allontanamento) a prescindere dall’esito della decisione d’asilo (positiva o negativa). Nella procedura ampliata il termine di ricorso contro una decisione negativa ammonta a 30 giorni.
Fase d’esecuzione
Subito dopo la notifica della decisione di allontanamento, la SEM effettua un colloquio in vista della partenza. I richiedenti l’asilo che hanno ricevuto una decisione di allontanamento devono lasciare la Svizzera dal centro federale d’asilo entro la durata massima di permanenza di 140 giorni.
Il Cantone in cui è ubicato il centro federale d’asilo è responsabile dell’esecuzione degli allontanamenti decisi nel quadro della procedura celere o di quella Dublino.
Ultima modifica 01.03.2019