Compiti di polizia di sicurezza: nel settore della polizia alla Confederazione sono affidati i compiti a se stanti e circostanziati elencati qui di seguito:
- protezione delle persone e degli edifici della Confederazione ed esecuzione degli obblighi sanciti dal diritto internazionale pubblico (competenza costituzionale non scritta);
- competenze in materia di polizia correlate all’esecuzione dei compiti sanciti dalla legislazione sulle dogane (art. 133 Cost.);
- salvaguardia della sicurezza nei trasporti pubblici e nel traffico aereo (entrambe le competenze sono rette dall’art. 87 Cost.);
- competenze di polizia in seno all’esercito (art. 58 e segg. Cost.)
Compiti di polizia giudiziaria: anche nel settore della polizia giudiziaria la Confederazione non esegue compiti di vasta portata e si limita a occuparsi di ambiti specifici. Gli articoli 23 e 24 del Codice di procedura penale (CPP) statuiscono che la Confederazione, e più precisamente il Ministero pubblico della Confederazione assistito dalla Polizia giudiziaria federale di fedpol, hanno il compito di perseguire un numero ben definito di tipologie di reato. Si tratta della criminalità organizzata, del finanziamento del terrorismo e di reati economici complessi. In tale contesto la Polizia giudiziaria federale assume il ruolo di polizia giudiziaria della Confederazione ed ê diretta dal Ministero pubblico della Confederazione.
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è, in senso lato, l’organo di polizia della Confederazione. fedpol è, infatti, il centro comune di contatto delle autorità di polizia svizzere ed estere e svolge, in veste di ufficio di polizia della Confederazione, compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza, nonché compiti amministrativi e ausiliari di polizia. I compiti di polizia giudiziaria sono eseguiti dalla Polizia giudiziaria federale (PGF). Il Servizio federale di sicurezza (SFS) svolge i compiti di polizia di sicurezza, proteggendo le persone e gli edifici. I compiti amministrativi di polizia sono affidati ai servizi che si occupano di esplosivi e pirotecnica, di armi, di provvedimenti relativi a stranieri e di misure adottate contro la propaganda violenta e in occasione di manifestazioni sportive. L’assistenza in materia di polizia viene prestata mediante i sistemi d’informazione di polizia che fedpol gestisce e mette a disposizione delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Infine, fedpol funge da centro nazionale in materia d’informazione, coordinamento e analisi per i partner cantonali e internazionali che operano nell’ambito della polizia.
Anche l’esercito esegue determinati compiti di polizia a livello federale che gli spettano perché fanno parte del suo ambito di competenza. Si tratta di compiti di polizia di sicurezza (protezione di persone e installazioni militari), come pure di mansioni di polizia giudiziaria (giustizia militare). Tali compiti sono retti da basi giuridiche a se stanti contenute nella legislazione militare. Inoltre l’esercito aiuta, a titolo sussidiario, le autorità civili a combattere gravi minacce per la sicurezza interna e a fronteggiare eventi o situazioni straordinarie (p. es. il vertice del G8 di Evian o il Forum economico mondiale WEF di Davos).
In generale occorre distinguere fra le attività principali della polizia, ossia la prevenzione delle minacce e il perseguimento penale, e le attività riconducibili alla raccolta delle informazioni. Quest’ultime sono finalizzate a individuare e a combattere tempestivamente i pericoli che minacciano lo Stato nel suo insieme. Tali minacce provengono dal terrorismo, dallo spionaggio e dall’estremismo violento e i compiti pertinenti sono eseguiti dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) che fa parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Sicurezza nelle zone di frontiera (Corpo delle guardie di confine): il Corpo svizzero delle guardie di confine (Cgcf) è composto di agenti in uniforme e armati ed è subordinato all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il Cgcf svolge compiti in materia doganale, di sicurezza e di migrazione. Si tratta dell’organo civile di sicurezza più grande a livello nazionale che funge da primo filtro di sicurezza per chi entra in Svizzera e contribuisce quindi alla salvaguardia della sicurezza interna del nostro Paese.
Basi legali
- art. 133, Cost.
- art. 87, Cost.
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art. 58 e segg., Cost.
(RS 101)
- art. 23, CPP
-
art. 24, CPP
(RS 312.0)
Ultima modifica 02.03.2015