Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione: pari diritti anche in caso di ricongiungimento familiare
Allo stato attuale, le persone ammesse provvisoriamente possono presentare domanda di ricongiungimento familiare dopo un periodo di attesa di tre anni ed entro un determinato periodo per il ricongiungimento. L’obiettivo della revisione in corso della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) è ridurre il periodo di attesa a due anni.
La Commissione federale della migrazione CFM accoglie con favore la modifica, ma ritiene che questa misura non sia sufficiente. Chiede quindi anche che, nell’ambito della procedura di ricongiungimento, si tenga maggiormente conto dei diritti dei bambini. Inoltre, poiché il bisogno di protezione è simile per tutti coloro a cui la Svizzera concede protezione, chiede che il nostro Paese conceda alle persone ammesse provvisoriamente gli stessi diritti di cui beneficiano i rifugiati riconosciuti, anche in caso di ricongiungimento familiare.
Documentazione
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Stellungnahme der EKM (PDF, 181 kB, 20.08.2024)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 21.08.2024