Adeguare i termini per il domicilio

Presa di posizione della CFM concernente la revisione parziale LStr (integrazione)

Alla sua seduta plenaria del 27 aprile 2015, la Commissione federale della migrazione si è chinata sulla modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) riguardante il tema dell’integrazione e cinque iniziative parlamentari. La CFM esprime il proprio parere nel quadro della relativa procedura di consultazione.

La Commissione si è espressa ampiamente e a più riprese in merito all’avamprogetto di legge riguardante l’integrazione. Contestualmente alla presente consultazione, che si estenderà fino al 28 maggio 2015, si concentra pertanto unicamente sulle iniziative parlamentari che completano il progetto. Le sue osservazioni sono articolate in funzione dei temi. La CFM propone altresì un nuovo termine per il rilascio del permesso di domicilio.

Sostituzione del permesso di domicilio con un permesso di dimora in caso d’integrazione lacunosa e revoca anche dopo 15 anni

Nel 2012 la CFM si è espressa a favore del rilascio automatico del permesso di domicilio dopo dieci anni di dimora se la persona si è integrata. Accolta dal Consiglio federale, la proposta è stata poi stralciata dal Consiglio degli Stati. Al momento non è pertanto codificato alcun diritto al permesso di domicilio. La possibilità di revocare il permesso di domicilio è contraria alla concezione che la CFM ha dell’integrazione. Secondo la legge, il permesso di domicilio ha una durata indeterminata e non è (per ora) vincolato a condizioni di sorta. Può essere ritirato soltanto se per ottenerlo l’interessato ha fornito false indicazioni, se nei suoi riguardi è stata comminata una pena detentiva di una certa durata oppure se egli minaccia la sicurezza pubblica.

La CFM è persuasa che i motivi di revoca vigenti sono sufficienti e respinge l’idea di un permesso di domicilio di durata determinata. Ritiene che un soggiorno sicuro sia il miglior incoraggiamento all’integrazione.

Ricongiungimento familiare

Secondo un principio avvalorato dalla Commissione, tutte le persone ammesse in Svizzera devono soggiacere a norme quanto più possibile identiche. Una delle iniziative parlamentari persegue una siffatta armonizzazione, tuttavia «verso il basso», proponendo cioè di adeguare le condizioni per il ricongiungimento familiare dei titolari del permesso di domicilio a quelle previste per i titolari del permesso di dimora. Prevede pertanto di ammettere i familiari soltanto se è disponibile un alloggio adeguato e se non sono percepiti aiuti sociali. Anche la fruizione di prestazioni complementari è oggetto di modifica: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste prestazioni sono considerate alla stregua di un reddito ordinario e non sono pertanto equiparate all’aiuto sociale, interpretazione che un’altra iniziativa parlamentare si propone di correggere, anche in questo caso «verso il basso».

Volendo evitare un inasprimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare, la CFM respinge entrambe le iniziative parlamentari. Le persone soggette all’Accordo sulla libera circolazione delle persone possono farsi raggiungere dai familiari senza condizioni di sorta. Ora, le modifiche proposte scaverebbero ancor più profondamente il fossato che già separa le due categorie di stranieri. La CFM è invece convinta che ci si debba muovere nel senso di un’armonizzazione.

Nuova proposta: adeguare il termine per il permesso di domicilio

Tra la prima consultazione sulla presente revisione e la consultazione tuttora in corso si è avuta una revisione totale della legge sulla cittadinanza. Tra i cambiamenti introdotti vi è la riduzione da 12 a 10 anni del termine minimo per poter presentare una domanda di naturalizzazione. Il diritto vigente prevede il medesimo termine anche per la concessione del permesso di domicilio, tuttavia con la possibilità di un rilascio anticipato in caso di integrazione riuscita. Ora, non è logico che dopo un medesimo lasso di tempo sia possibile sollecitare sia il permesso di domicilio sia la naturalizzazione.

Conformemente al nuovo avamprogetto di legge, il rilascio del permesso di domicilio presuppone un esame sistematico dell’integrazione (contrariamente alla raccomandazione della CFM che postulava un diritto al permesso di domicilio dopo dieci anni). Il diritto vigente prevede la possibilità di ottenere il permesso di domicilio già dopo cinque anni di dimora, per cui s’impone un adeguamento generale del termine per il rilascio del permesso di domicilio.                                                                                                                          

La CFM propone di modificare l’articolo 34 LStr affinché il permesso di domicilio possa essere ottenuto dopo cinque anni di dimora.

 

Ultima modifica 18.05.2015

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