L’iniziativa chiede alle imprese svizzere di verificare che nell’ambito delle loro attività commerciali vengano rispettati anche all’estero i diritti umani e le norme ambientali internazionali. Oltre alle proprie attività, le imprese devono controllare anche quelle delle loro filiali, dei loro fornitori e dei partner commerciali nonché, all’occorrenza, adottare misure e redigere un pertinente rapporto. Inoltre, le imprese svizzere sarebbero chiamate a rispondere, oltre che dei propri danni, anche di quelli causati, in particolare all’estero, da un’impresa da loro controllata, ad esempio una filiale o un fornitore economicamente dipendente.
Per il Consiglio federale è ovvio che le imprese svizzere devono rispettare i diritti umani e le norme ambientali anche all’estero. Tuttavia l’iniziativa è troppo severa e implicherebbe una soluzione unilaterale non coordinata su scala internazionale. Ciò riguarda soprattutto le norme aggiuntive sulla responsabilità previste dall’iniziativa. Le imprese possono eludere queste norme trasferendo la loro sede all’estero. Pertanto l’iniziativa indebolisce la piazza economica svizzera e mette a repentaglio i posti di lavoro. Essa non si limita a punire singoli gruppi imprenditoriali, bensì potenzialmente anche tutte le imprese svizzere che operano in maniera responsabile e che forniscano un contributo importante al progresso economico nei Paesi in via di sviluppo. Anche il Parlamento ritiene che l’iniziativa sia troppo severa. Ha perciò adottato un controprogetto indiretto, coordinato con le norme internazionali e sostenuto anche dal Consiglio federale. Il controprogetto entrerà tuttavia in vigore soltanto se l’iniziativa sarà respinta e contro di esso non riuscirà il referendum.
Anche il controprogetto indiretto impone alle imprese obblighi più estesi rispetto a quelli vigenti, ma persegue un approccio coordinato con le norme internazionali. Con l’obbligo di rendiconto, istituisce per la prima volta obblighi di trasparenza vincolanti in ambito sociale, dei diritti umani ed ecologico. Nei settori particolarmente sensibili del lavoro minorile e delle materie prime nelle zone di conflitto il controprogetto impone inoltre alle imprese l’obbligo di verificare la dovuta diligenza e va quindi più in là di quanto previsto dall’UE.
Sì. Un’impresa svizzera che causa danni all’estero è tuttavia chiamata a risponderne in linea di massima secondo il diritto del Paese in cui sono stati causati. Se il danno è causato da una filiale, ne risponde quest’ultima. L’iniziativa chiede invece che in un caso del genere sia chiamata a rispondere la società madre. Si tratterebbe di una soluzione unilaterale della Svizzera, che metterebbe a repentaglio i posti di lavoro sia nel nostro Paese che all’estero. Con il controprogetto continuerebbero invece a essere applicati i principi giuridici attualmente vigenti e riconosciuti su scala internazionale. Ogni impresa risponde di regola dei danni da essa provocati secondo il diritto del luogo in cui è stato causato il danno.
L’iniziativa riguarda in linea di massima tutte le imprese svizzere. Secondo il testo dell’iniziativa, sono previste eccezioni soltanto per le PMI che presentano rischi limitati (p. es. una società immobiliare di media grandezza che opera a livello nazionale). Nel disciplinare l’obbligo di diligenza, il legislatore deve tenere conto delle esigenze di queste imprese. Ad oggi non è possibile quantificare il numero di PMI che rientrano in questa categoria. Il controprogetto riguarderebbe certamente meno imprese. Le PMI sarebbero in particolare escluse dall’obbligo di rendiconto, poiché tale obbligo si applicherebbe soltanto alle imprese quotate in borsa e alle imprese finanziarie con più di 500 collaboratori. L’obbligo di verificare la dovuta diligenza negli ambiti del lavoro minorile e delle materie prime nelle zone di conflitto si applicherebbe invece in linea di principio a tutte le imprese, ad eccezione delle PMI e delle imprese che presentano rischi esigui. Il numero delle imprese cui si applicherà l’obbligo della dovuta diligenza nel settore dei minerali nelle zone di conflitto dipende dalla quantità di minerali importati. Anche qui saranno determinanti le disposizioni d’esecuzione del controprogetto, che saranno elaborate soltanto se il Popolo respingerà l’iniziativa.
L’obbligo di redigere un rapporto riguarda gli ambiti dell’ambiente, della situazione sociale, delle esigenze dei lavoratori, dei diritti umani e della lotta alla corruzione. Un’imprese deve redigere annualmente un rapporto in cui informa sulle ripercussioni delle sue attività commerciali in questi ambiti. I rapporti devono essere accessibili al pubblico per almeno dieci anni. Ciò crea trasparenza, agevola l’individuazione di irregolarità e permette quindi agli investitori, e anche ai consumatori, di decidere in modo responsabile. Il controprogetto prevede inoltre una sanzione penale in forma di multa fino a 100 000 franchi se un’impresa viola l’obbligo di rendiconto.
Gli ambiti del lavoro minorile e dei minerali nelle zone di conflitto sono particolarmente delicati. Per questo motivo il controprogetto prevede che le imprese svizzere li controllino in modo particolarmente attento. L’obbligo di verificare la dovuta diligenza impone a un’impresa di essere ad esempio a conoscenza delle condizioni di lavoro di un fornitore dal quale riceve prodotti. Determinati minerali possono ad esempio provenire da regioni belliche ed è quindi ipotizzabile che il loro commercio serva anche a finanziare i conflitti. Un’impresa deve adottare misure anche in caso di sospetto di lavoro minorile. Questi obblighi di diligenza intendono garantire che le imprese non ricorrano a fornitori che non rispettano le regole. Le imprese interessate devono rendere conto annualmente anche dell’applicazione dell’obbligo della dovuta diligenza. Anche in questo caso è punibile chi viola l’obbligo di rendiconto.
No, nessun Paese applica una responsabilità delle imprese così esplicita come quella chiesta dall’iniziativa. La Francia ha una legge relativamente severa, che tuttavia si applica soltanto a imprese che contano almeno 5000 collaboratori in Francia o 10 000 in tutto il mondo. Il disciplinamento francese della responsabilità non è comparabile con quello previsto dall’iniziativa. Inoltre, in Francia l’onere della prova spetta a chi promuove l’azione. Nell’UE e in Germania sono attualmente in corso discussioni su regole più vincolanti nei settori dell’economia e dei diritti umani, ma tali regole sono contestate e non sono stati ancora elaborati progetti di legge concreti.
Ultima modifica 15.09.2020