Con l’Accordo sull’UBS del 19 agosto 2009 la Svizzera si è impegnata a trattare entro un anno la nuova domanda di assistenza amministrativa statunitense concernente circa 4450 conti. Con decisione del 21 gennaio 2010 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto insufficiente la base legale per fornire assistenza amministrativa nei circa 4200 casi di sottrazione d’imposta grave e continuata. L’attuazione dell’Accordo sull’UBS è così stato messo in questione.
Secondo il Consiglio federale, per risolvere definitivamente il caso UBS non esiste tuttavia un’alternativa all’attuazione dell’Accordo. Inoltre gli Stati Uniti chiedono che la Svizzera adempia gli obblighi internazionali assunti con l’Accordo. Nell’ambito di consultazioni hanno già annunciato che in caso di non adempimento adotteranno le misure di compensazione previste dall’Accordo. È presumibile che gli Stati Uniti riapriranno come minimo il procedimento civile contro l’UBS e che un giudice statunitense potrebbe condannare la banca a consegnare i dati dei circa 4450 conti.
Eliminazione delle lacune rilevate
Mediante una modifica formale dell’Accordo sull’UBS e sottoponendolo all’approvazione del Parlamento, il Consiglio federale intende pertanto eliminare le lacune riscontrate dal TAF. Il Protocollo d’emendamento firmato il 31 marzo 2010 chiarisce che l’Accordo non è un semplice accordo interpretativo, bensì un accordo internazionale che deve essere approvato dal Parlamento. Una norma sulle disposizioni discordanti garantisce che in caso di dubbio l’Accordo sull’UBS riveduto prevalga sulla vigente Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni e che l’assistenza amministrativa possa essere fornita non soltanto per la frode fiscale, ma anche in caso di sottrazione d’imposta grave e continuata.
Applicazione provvisoria dell’Accordo
Dalla firma del Protocollo d’emendamento l’Accordo sull’UBS riveduto è applicato provvisoriamente. Ciò significa che in virtù della nuova base legale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può emanare decisioni definitive anche in casi di sottrazione d’imposta grave e continuata. Il Consiglio federale è convinto che entrambe le condizioni previste dalla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per l’applicazione provvisoria – ossia la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza – siano soddisfatte. Da un lato, il conflitto con gli Stati Uniti nonché i rischi che ne risultano per l’economia svizzera possono essere evitati soltanto se la Svizzera adempie possibilmente senza ritardi i propri obblighi internazionali. Dall’altro, senza l’applicazione provvisoria non potrebbe essere rispettato il termine di fine agosto 2010, entro il quale devono essere emanate tutte le decisioni definitive.
L’applicazione provvisoria dell’Accordo riveduto non anticipa la decisione del Parlamento, che può decidere liberamente. Al fine di garantire tale libertà di decisione il Consiglio federale ha ordinato all’AFC di non trasmettere dati agli Stati Uniti prima dell’approvazione dell’Accordo sull’UBS da parte del Parlamento. Sono fatti salvi i casi in cui le persone interessate hanno espressamente acconsentito alla trasmissione dei loro dati o si sono autodenunciate nell’ambito del programma di dichiarazione volontaria dell’autorità fiscale statunitense IRS.
Nessun referendum facoltativo
L’Accordo riveduto sull’UBS riguarda soltanto un’unica domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti e una cerchia concretamente definita di circa 4450 clienti di UBS SA. L’Accordo a tempo determinato non disciplina l’assistenza amministrativa futura con gli Stati Uniti in senso generale e astratto, bensì risolve il conflitto giuridico e di sovranità con gli Stati Uniti nell’ambito di un caso particolare. Esso non comprende pertanto disposizioni importanti che contengono norme di diritto per cui non deve essere sottoposto al referendum facoltativo.
Documenti
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Messaggio
(FF 2010 2589)
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Allegato del messaggio
(FF 2010 2625)
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Disegno
(FF 2010 2635)
Ultima modifica 14.04.2010
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