L’avamprogetto per la consultazione contiene segnatamente prescrizioni che attuano la nuova normativa concernente l’obbligo di revisione. Nel registro di commercio vanno iscritti unicamente gli uffici di revisione che eseguono una revisione ordinaria o limitata e che dispongono dell’abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Se una società rinuncia a una revisione, è tenuta a comprovare che le condizioni per tale rinuncia sono soddisfatte. I documenti presentati, in particolare i bilanci, sono tuttavia esclusi dalla pubblicità dei documenti giustificativi del registro di commercio.
Conformemente alle nuove disposizioni in avvenire sarà possibile consultare gratuitamente i dati contenuti nel registro di commercio via Internet in tutta la Svizzera. Attualmente la consultazione gratuita online è offerta da un terzo dei Cantoni. È inoltre previsto un cambiamento verso una tenuta puramente informatizzata del registro di commercio. In futuro i clienti del registro di commercio potranno inoltrare le notificazioni per l’iscrizione e i documenti giustificativi in forma elettronica.
Maggiore protezione giuridica e trasparenza
Per semplificare, unificare e accelerare la procedura ricorsuale vengono abbreviate le vie di diritto: per decidere sui ricorsi contro decisioni degli uffici del registro di commercio è prevista un’unica autorità giudiziaria di ricorso a livello cantonale. Viene inoltre introdotto l’obbligo di far figurare il numero d’identificazione sulle lettere, i bollettini d’ordinazione e le fatture. Questa innovazione permette di identificare in modo semplice e chiaro le imprese accrescendo così la trasparenza delle relazioni d’affari e migliorando la qualità del governo d’impresa.
Il nuovo diritto sancito dall’ordinanza prevede pure il blocco del registro di commercio: un’opposizione contro un’iscrizione nel registro di commercio non ancora eseguita produce ora un immediato blocco provvisionale del registro di commercio di cinque giorni. Il blocco provvisionale cessa se l’opponente non prova entro cinque giorni all’ufficio del registro di commercio di aver presentato al tribunale una domanda per l’ottenimento di una decisione provvisionale.
Ultima modifica 28.03.2007
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