La revisione dell’ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati prevede in particolare regole per definire i redditi determinanti dell’avente diritto, calcolare i contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e gli indennizzi, nonché determinare il contributo forfettario intercantonale per le spese di consulenza. La consultazione si conclude il 26 ottobre 2007 ed è condotta soltanto presso i Cantoni che essenzialmente eseguono l’aiuto alle vittime. Per dare ai Cantoni tempo sufficiente per adeguare i loro atti legislativi, il Consiglio federale porrà probabilmente in vigore il diritto federale riveduto soltanto nell’autunno 2008.
La revisione della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati stabilisce ora un limite massimo per la riparazione morale (70 000 franchi per la vittima, 35 000 franchi per i famigliari) e sopprime l’indennizzo e la riparazione morale in seguito a un reato commesso all’estero. Proroga inoltre il termine fissato per il deposito di una domanda di indennizzo e di riparazione morale da due a cinque anni. Introduce altresì un contributo forfettario per rimborsare le spese che i Cantoni devono sostenere per la consulenza di vittime domiciliate in un altro Cantone.
Ultima modifica 27.06.2007
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