In Svizzera i registri fondiari sono strutturati in funzione degli immobili (il cosiddetto sistema reale, vale a dire che ogni fondo è intavolato nel mastro in un foglio e con un numero proprio). Vengono registrati come immobili i fondi, i diritti reali per sé stanti e permanenti (ad es. i diritti di superficie), le miniere e le quote di comproprietà di un fondo, proprietà per piani inclusa. Un registro accessorio (risp. un elenco) tenuto per comune o per circondario permette di ritrovare i proprietari degli immobili.
Le iscrizioni nel registro fondiario - sono iscritti i diritti di proprietà, le servitù, gli oneri fondiari e i diritti di pegno immobiliare - sono effettuate di norma sulla base di una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile cui si riferisce l'atto di disposizione (presentazione di una richiesta). Si fondano su documenti (contratti di compravendita, di donazione, di costituzione di una servitù, di divisione ereditaria ecc.) nonché su consensi e autorizzazioni. L'ufficio del registro fondiario conserva i documenti come giustificativi. I cantoni possono stabilire delle tasse per le iscrizioni nel registro fondiario (art. 954 CC); inoltre, nella maggior parte dei cantoni il passaggio di proprietà e la costituzione di pegni immobiliari soggiacciono ad un diritto di mutazione.
La consultazione del registro fondiario è disciplinata all'articolo 970 CC. Ognuno ha il diritto, senza motivo particolare, di sapere trattandosi d’un fondo: la sua designazione e descrizione, il nome e l’identità del suo proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto, come pure le servitù e gli oneri fondiari che vi riguardano ed in una certa misura le menzioni (art. 26 RRF). Chi giustifica un interesse ha il diritto di consultare anche altre indicazioni nel registro fondiario o di farsene rilasciare degli estratti. Nessuno può valersi dell'eccezione che ignori il contenuto del registro fondiario.
Su riserva di alcune eccezioni, i cantoni possono pure prescrivere che l’acquisto della proprietà fondiaria debba inoltre essere pubblicato specialmente, per esempio in un foglio ufficiale oppure anche su Internet (art. 970a CC; art. 34 RRF).
Basi legali
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Art. 954 CC
(RS 210)
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Art. 970 CC
(RS 210)
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Art. 970a CC
(RS 210)
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Art. 26 RRF
(RS 211.432.1)
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Art. 34 RRF
(RS 211.432.1)
Ultima modifica 27.04.2021