Legge sugli avvocati

La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61) è entrata in vigore il 1° giugno 2002. Tale legge garantisce la libera circolazione degli avvocati in Svizzera e stabilisce una serie di principi ed esigenze minimi per l’esercizio della professione di avvocato.

Basi legali

Ogni avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera deve chiedere di essere iscritto nel registro degli avvocati del Cantone nel quale ha il suo studio legale. A tal fine, deve presentare una patente d’avvocato che attesti l'acquisizione delle qualifiche professionali che soddisfano determinati requisiti di formazione e dimostrare che adempie a determinate condizioni personali. Le esigenze per l’ottenimento della patente di avvocato sono regolate dal diritto cantonale.

La LLCA stabilisce le regole professionali che un avvocato è tenuto a rispettare. Regolamenta inoltre il segreto professionale e prevede delle misure discplinari in caso di violazione delle prescrizioni legali. La designazione di un'autorità di vigilanza è di competenza di ogni cantone. Quest’ultima è altresì competente per decidere sulle domande di iscrizione al registro cantonale degli avvocati.

Infine, la LLCA regola le modalità della libera circolazione degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio.

L’alta sorveglianza

L’ufficio federale di giustizia (UFG) esercita dei compiti di alta vigilanza che consistono nel garantire l’applicazione corretta e uniforme della LLCA da parte delle autorità cantonali competenti. Tale competenza rientra nell’ambito dell’art. 49 cpv. 2 e dell’art. 186 della Costituzione federale che regola le relazioni fra Confederazione e Cantoni e che prevede al cpv. 4 che il Consiglio federale provvede all’osservanza del diritto federale.

Comunicati

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Ultima modifica 30.08.2023

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