Dal diritto internazionale classico a quello moderno
Mentre il diritto internazionale classico, fino alla fine della Prima guerra mondiale, disciplinava soprattutto le relazioni tra Stati, il diritto internazionale moderno include anche le organizzazioni internazionali (in particolare l’ONU), dando la priorità alla protezione e al benessere delle persone (diritti umani, tutela delle persone nell’ambito dei conflitti armati). Numerosi dei problemi attuali non possono più essere risolti a livello dei singoli Stati. Pertanto vi sono sempre più norme di diritto internazionale anche in settori che in precedenza erano quasi unicamente di competenza del diritto nazionale (p. es. protezione ambientale, lotta alla criminalità, telecomunicazioni, trasporti).
Fonti del diritto internazionale
La principale fonte del diritto internazionale è costituita dai trattati internazionali, ossia accordi stipulati tra Stati oppure tra Stati e organizzazioni internazionali.
Un’altra fonte è il diritto internazionale consuetudinario, che si plasma quando gli Stati ripetono regolarmente determinati comportamenti con la convinzione di adempiere un obbligo legale. È applicato per esempio nell’ambito delle immunità dei capi di Stato.
Infine, sono considerati fonti del diritto internazionale anche i principi giuridici generali riconosciuti dagli Stati, che hanno assunto valenza universale poiché sono noti nei grandi sistemi giuridici del mondo. Comprendono per esempio il principio di buona fede e il divieto di abusi nell’applicazione del diritto.
Sviluppo e legittimazione democratica del diritto internazionale
Il diritto internazionale si sviluppa diversamente da quello statale. Le leggi sono adottate da rappresentanti eletti dal Popolo, mentre i trattati internazionali vengono negoziati da rappresentanti dei Governi finché non sia stato raggiunto un compromesso accettabile per tutte le parti. In seguito ogni Stato può decidere liberamente, mediante votazione del Popolo, se intende aderire a un trattato negoziato.
Di norma, in Svizzera i trattati internazionali sono approvati dall’Assemblea federale. In determinati casi essa abilita il Consiglio federale a stipulare dei trattati. Quest’ultimo può pure concludere autonomamente dei trattati internazionali di portata limitata, come in particolare quelli che disciplinano unicamente questioni tecnico-amministrative che non comprendono alcun nuovo obbligo per la Svizzera o che servono meramente all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale.
I trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale o se producono effetti quali l’emanazione di leggi federali. Sono invece sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio) i trattati internazionali che prevedono l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (p. es. UE) e quelli che contengono disposizioni che richiedono o equivalgono a una modifica della Costituzione federale.
La crescente importanza delle relazioni internazionali ha progressivamente potenziato, nell’ambito della democrazia diretta, la partecipazione alle procedure di stipulazione dei trattati internazionali. Attualmente sussiste un ampio parallelismo tra il referendum relativo alla legislazione e quello relativo ai trattati internazionali. Ciò significa che i trattati internazionali che richiedono o equivalgono a una modifica di leggi federali sottostanno al referendum facoltativo. La stipulazione e l’approvazione di trattati internazionali sono espressione della sovranità nazionale al pari dell’emanazione delle leggi.
Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
Nell’ambito della sua responsabilità gestionale in materia di politica estera, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente un trattato internazionale prima che questo sia approvato dall’Assemblea federale, a condizione che siano adempiute delle condizioni prescritte dalla legge: se la procedura parlamentare ordinaria di approvazione richiede troppo tempo e se sono in gioco importanti interessi della Svizzera che esigono un intervento immediato. La legge stabilisce che l’applicazione provvisoria termina entro sei mesi dal suo inizio se il Consiglio federale non ha sottoposto il pertinente trattato internazionale all’approvazione dell’Assemblea federale.
Rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale
Il diritto internazionale non comprende di per sé stesso alcuna disposizione generale sulla sua applicazione a livello nazionale. Tuttavia, in tutti gli Stati, il rapporto tra diritto internazionale e nazionale è determinato da tre elementi.
Il primo di essi è la validità del diritto internazionale: la Svizzera segue il cosiddetto sistema monistico, secondo cui un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale o concluso dal Consiglio federale è applicabile immediatamente anche nell’ordinamento giuridico svizzero. A differenza di altri Stati con un sistema dualistico, in Svizzera non è necessario recepire il diritto internazionale nell’ordinamento giuridico nazionale mediante una legge di trasposizione o di approvazione.
Il secondo elemento è l’applicabilità del diritto internazionale. In Svizzera, i privati possono appellarsi direttamente a norme del diritto internazionale se i suoi contenuti sono sufficientemente chiari e univoci per fungere da base decisionale per le autorità o i giudici nel singolo caso. Disposizioni internazionali non direttamente applicabili vanno concretizzate dal legislatore nel diritto nazionale.
Il terzo elemento riguarda il rango ricoperto dal diritto internazionale nella gerarchia normativa del diritto nazionale. La Costituzione federale obbliga a rispettare il diritto internazionale e contiene determinate affermazioni in merito al rango di tale diritto e al trattamento dei conflitti di norme. Fondandosi su questa base il Tribunale federale presuppone che in linea di massima il diritto internazionale prevalga su quello nazionale, pur riconoscendo eccezioni a favore del diritto nazionale. La prassi sviluppata dal Tribunale federale può essere riassunta come segue: in linea di massima, il diritto internazionale è prioritario rispetto al diritto nazionale (principio). Se però l’Assemblea federale accetta consapevolmente una violazione di una norma del diritto internazionale, la relativa legge federale (successiva) ha la priorità (eccezione). Tuttavia, le garanzie internazionali dei diritti dell’uomo, come quelle sancite ad esempio dalla CEDU, hanno sempre la priorità rispetto a leggi federali (contro eccezione).
Anche le iniziative popolari che richiedono una revisione parziale della Costituzione possono entrare in conflitto con il diritto internazionale. Un’iniziativa popolare che viola le disposizioni cogenti del diritto internazionale è dichiarata nulla dall’Assemblea federale, mentre una che collide con disposizioni internazionali non cogenti va sottoposta al voto di Popolo e Cantoni. Se l’iniziativa è accettata, la prassi dell’Assemblea federale mirerà ad applicare il nuovo testo costituzionale in modo conforme al diritto internazionale, tenendo ampiamente in considerazione la volontà del legislatore costituzionale.
Documenti
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Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010
(FF 2010 2015)
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Rapporto complementare del Consiglio federale del 31 marzo 2011
(FF 2011 3299)
Link
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Diritto internazionale pubblico
Dipartimento federale degli affari esteri
Dossier
Comunicati
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Ultima modifica 13.12.2016