Comunicazione per via elettronica

Di cosa si tratta?

Il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il Codice di diritto processuale penale (CPP) e una modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) prevedono che le parti possano comunicare atti scritti ai tribunali o alle autorità anche per via elettronica (in particolare art. 130 CPC, art. 33a LEF e art. 110 CPP). Il Consiglio federale è autorizzato a definire il formato di tali comunicazioni. Inoltre, il Consiglio federale deve mettere a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e gli atti scritti delle parti (art. 400 cpv. 2 CPC). Può tuttavia delegare tale compito all’Ufficio federale di giustizia (art. 400 cpv. 3 CPC).

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 20 luglio 2009 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) avvia una consultazione su un avamprogetto di ordinanza che disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica (comunicato per i media).
  • Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza sulla comunicazione elettronica al 1° gennaio 2011 (comunicato per i media).

Documentazione

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Ultima modifica 18.06.2010

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