Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Di che cosa si tratta?

La legge sulla libera circolazione degli avvocati realizza la libera circolazione degli avvocati attraverso l'istituzione di registri cantonali, i quali sostituiscono il sistema di controllo fondato sulle autorizzazioni all'esercizio della professione rilasciate dai cantoni. L'avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio dovrà chiedere di essere iscritto nel registro degli avvocati del cantone in cui possiede un indirizzo professionale. Per farsi iscrivere, l'avvocato sarà tenuto a presentare una patente d'avvocato, la quale verrà rilasciata quando sono adempite determinate condizioni di formazione (licenza in diritto e almeno un anno di praticantato conclusosi con il superamento di un esame). Dovrà inoltre soddisfare talune condizioni personali. Una volta iscritto nel registro del suo cantone, l'avvocato potrà esercitare in tutta la Svizzera senza che occorra un'ulteriore autorizzazione.

La legge definisce inoltre i principi essenziali che presiedono all'esercizio dell'avvocatura (unificazione delle norme professionali e delle misure disciplinari). La legge disciplina infine le modalità essenziali dell'esercizio dell'avvocatura in Svizzera da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'AELS.

Cos’è stato fatto finora?

  • Il 17 giugno 1994, il consigliere nazionale Luzi Stamm depone una mozione tendente alla creazione di un registro pubblico federale alfine di abolire le procedure cantonali di autorizzazione.
    Il Consiglio nazionale accoglie la mozione il 20 dicembre 1995; il 3 giugno 1996 il Consiglio degli Stati la trasforma in postulato.
  • Il 16 aprile 1997, il Consiglio federale pone in consultazione il disegno di legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati) (comunicato per i media).
  • Il 13 maggio 1998, il Consiglio federale prende atto dei risultati della procedura di consultazione e incarica il DFGP di elaborare un disegno di legge ed un messaggio (comunicato per i media).
  • 15 marzo 1999 - 13 aprile 1999: seconda procedura di consultazione concernente l'adeguamento del disegno di legge all'Accordo settoriale tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (sezioni 4, 5 e 6 del disegno di legge).
  • Il 28 aprile 1999, il Consiglio federale adotta il disegno di legge ed il relativo messaggio.
     
  • Deliberazioni parlamentari (99.027)
    Documento in tedesco
    Documento in francese
     
  • Il 30 gennaio 2002, il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo all'ampliamento del campo d'applicazione della legge sugli avvocati (comunicato per i media).
     
  • Deliberazioni parlamentari (01.058)
    Documento in tedesco
    Documento in francese
     
  • Il Consiglio federale pone in vigore per il 1° giugno 2002 la legge sugli avvocati (comunicato per i media).
  • Il Consiglio federale pone in vigore per il 10 agosto 2002 la modifica della legge sugli avvocati (ampliamento del campo d'applicazione).

Documentazione

Prima procedura di consultazione dal 16 aprile al 31 agosto 1997

Risultati della procedura di consultazione

Testo sottoposto a referendum

Comunicati

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Portale informativo dell’amministrazione federale

Ultima modifica 18.12.2002

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