Trasferimento in qualità di teste di persone detenute

Secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria, una persona detenuta può essere temporaneamente trasferita all’estero in qualità di teste o per un confronto nell’ambito di un procedimento penale estero. Le relative domande devono essere trasmesse tramite i ministeri di giustizia. Lo Stato estero è tenuto a mantenere il teste in stato di detenzione e a riconsegnarlo allo Stato di provenienza una volta scaduto il termine pattuito. È possibile rifiutare un trasferimento in particolare se il detenuto non vi acconsente oppure se tale trasferimento prolungherebbe la detenzione o ostacolerebbe lo svolgimento di un procedimento penale nello Stato richiesto. I trasferimenti in qualità di teste di persone detenute sono rari; solo poche persone all’anno sono trasferite alla Svizzera o all’estero.

Se una persona detenuta deve essere ascoltata in qualità di prevenuto in un procedimento penale estero, ciò è possibile in linea di massima unicamente nell’ambito di una procedura d’estradizione.

In alternativa al trasferimento del teste detenuto, secondo il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria è possibile svolgere l’audizione per videoconferenza.

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Ultima modifica 29.04.2021

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