1. Promozione della cooperazione
Il sequestro e la confisca di valori patrimoniali di origine criminosa rappresentano strumenti importanti per la lotta efficace contro la criminalità. La confisca da parte dello Stato dei proventi derivanti da attività illegali si fonda sul principio secondo cui tali attività non debbano costituire la fonte di vantaggi economici. Spesso i valori patrimoniali di origine criminosa non si trovano nel Paese in cui sono stati commessi i reati e possono essere dunque confiscati solamente se due o più Stati cooperano. Al fine di promuovere questa cooperazione, gli accordi internazionali (segnatamente la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio dei proventi di reato e le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria sul riciclaggio di denaro GAFI) raccomandano di ripartire (sharing) i valori patrimoniali confiscati tra gli Stati coinvolti nel procedimento penale. La legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC), entrata in vigore il 1° agosto 2004, costituisce la base giuridica per la conclusione di accordi di ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri e tra la Confederazione e i Cantoni.
2. Ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri
La LRVC distingue tra ripartizione internazionale attiva e passiva:
- la ripartizione internazionale attiva prevede che le autorità svizzere confischino, nell’ambito di un proprio procedimento penale e conformemente all’ordinamento giuridico svizzero, i valori patrimoniali di origine criminosa e ne trasferiscano in seguito una parte allo Stato estero che ha fornito assistenza nell’ambito del procedimento penale.
- la ripartizione internazionale passiva prevede che un’autorità estera conduca il procedimento penale e confischi conformemente al proprio ordinamento giuridico i valori patrimoniali di origine criminosa. Su richiesta, le autorità svizzere trasmettono i mezzi di prova e i documenti necessari o consegnano i valori patrimoniali presenti in Svizzera affinché possano essere confiscati nell’ambito del procedimento penale estero o restituiti agli aventi diritto. In contropartita, lo Stato estero trasferisce alla Svizzera una parte dei valori patrimoniali confiscati.
Procedura
- Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito di una confisca, le autorità della Confederazione o dei Cantoni ne informano l’Ufficio federale di giustizia (UFG).
- L’UFG consulta le autorità dei Cantoni coinvolti e della Confederazione.
- L’UFG negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. I valori patrimoniali derivanti dalla corruzione di funzionari o da infedeltà nella gestione pubblica non vengono ripartiti, bensì restituiti integralmente allo Stato estero leso.
- L’UFG conclude l’accordo di ripartizione. Qualora l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati superi dieci milioni di franchi, l’UFG richiede dapprima l’approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
- Le autorità svizzere consegnano i valori patrimoniali confiscati all’UFG; quest’ultimo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L’UFG può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta.
3. Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni
Grazie a semplici norme di ripartizione, la LRVC istituisce un equilibrio tra gli enti pubblici coinvolti nel procedimento penale, scongiurando così conflitti d’interesse. La procedura di ripartizione è avviata nel caso in cui l’importo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.
- 5/10 competono all’ente pubblico (Cantone o Confederazione) a cui, in seguito alla conduzione dell’inchiesta penale e alla pronuncia della confisca, è spettato l’onere di lavoro maggiore.
- In ragione della loro cooperazione nell’ambito del procedimento penale, 2/10 competono ai Cantoni in cui si trovavano i valori patrimoniali confiscati.
- In ragione dell’assistenza fornita ai Cantoni nella lotta contro la criminalità, 3/10 competono alla Confederazione.
Al termine della procedura di ripartizione, l’UFG emana una decisione che indica l’importo spettante ai Cantoni e alla Confederazione. Tale decisione è impugnabile mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
I valori patrimoniali di origine criminosa che sono stati confiscati confluiscono nella cassa generale dello Stato. La LRVC non prevede la destinazione vincolata degli importi ricevuti e consente ai beneficiari di disporne liberamente.
4. Alcune cifre
In seguito ad accordi di ripartizione internazionali, tra il 2004 e il 2015 la Svizzera ha ricevuto valori patrimoniali di origine criminosa pari a 90 milioni di franchi.
Quasi sempre i valori patrimoniali sono stati ripartiti in parti uguali conformemente alla prassi abituale.
I valori patrimoniali erano stati requisiti in ragione di una sentenza di confisca estera o svizzera, per lo più nel quadro di procedimenti per reati in materia di stupefacenti o riciclaggio di denaro.
Nell’ambito dei due casi più grandi di sharing a partire dall’entrata in vigore della LRVC la Svizzera a ripartito 58,4 milioni di franchi con il Giappone e 50 millioni di dollari con gli Stati Uniti.
Ultima modifica 19.07.2023