Il nuovo diritto in materia di adozione entra in vigore il 1° gennaio 2018

Berna, 10.07.2017 - In futuro l’adozione del figlio del partner sarà permessa, oltre che alle coppie unite in matrimonio, anche a quelle vincolate da unione domestica registrata e a quelle che convivono di fatto. Nella riunione del 5 luglio 2017 il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2018 la revisione del diritto in materia di adozione. Le nuove norme rendono inoltre più flessibili le condizioni per l’adozione e allentano il segreto dell’adozione.

Secondo il diritto vigente, soltanto le coppie sposate possono adottare il figlio del partner. Nell'interesse dell'adottando, a partire dal 2018 la cosiddetta adozione del figliastro sarà consentita anche alle coppie vincolate da unione domestica registrata e a quelle omosessuali o eterosessuali che convivono di fatto. Saranno così eliminate le disparità di trattamento e riconosciute anche legalmente le relazioni di fatto tra l'adottando e il patrigno o la matrigna. La coppia può in tal modo integrare completamente il figlio nella nuova famiglia e disporre le misure necessarie in caso di morte del genitore biologico. L'adozione congiunta di un bambino estraneo continuerà a essere preclusa alle coppie omosessuali e a quelle conviventi di fatto.

Riduzione dell'età minima degli adottanti

Con l'entrata in vigore della revisione saranno anche rese più flessibili le condizioni generali per l'adozione, alle quali si potrà infatti derogare nell'interesse del bambino. L'età minima di chi intende adottare un figlio sarà inoltre abbassata da 35 a 28 anni, sia per l'adozione congiunta sia per quella singola. La durata minima della relazione di coppia sarà ridotta da cinque a tre anni e non sarà più determinante la durata del matrimonio, bensì quella della comunione domestica: per poter adottare un figlio, la coppia dovrà quindi aver convissuto per almeno tre anni.

Allentamento del segreto dell'adozione

Oltre a flessibilizzare le condizioni per l'adozione, la revisione allenta il segreto dell'adozione. I genitori biologici che hanno dato in adozione il proprio figlio e successivamente vogliono cercarlo o ottenere informazioni su di lui, potranno in futuro conoscere le sue generalità, a condizione che il figlio, maggiorenne o perlomeno capace di discernimento, vi acconsenta. Se il figlio è minorenne devono acconsentirvi anche i genitori adottivi. Il figlio adottato, invece, ha già oggi il diritto di conoscere le proprie origini, senza che sia necessario il consenso dei genitori biologici. In futuro, tuttavia, i figli adottivi potranno ottenere informazioni non solo sui propri genitori biologici, ma anche sui propri fratelli e fratellastri biologici, a condizione che questi ultimi siano maggiorenni e vi acconsentano.


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Ultima modifica 30.01.2024

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