Disciplinare l'assistenza organizzata al suicidio; Il Consiglio federale invia in consultazione due possibili varianti
Berna, 28.10.2009 - Il Consiglio federale intende disciplinare espressamente l'assistenza organizzata al suicidio. Propone quindi due varianti di modifica del diritto penale: l'introduzione di chiari obblighi di diligenza per i collaboratori delle organizzazioni di aiuto al suicidio oppure il divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio. Mercoledì ha inviato in consultazione fino al 1° marzo 2010 le due varianti di avamprogetto di legge con il relativo rapporto esplicativo.
Il Consiglio federale ritiene che la legislazione liberale attualmente in vigore, che permette l'aiuto al suicidio prestato senza motivi egoistici, debba rimanere essenzialmente invariata. Poiché, però, a più riprese le organizzazioni di aiuto al suicidio si sono spinte oltre i limiti legali prestabiliti, sottraendosi in parte ai meccanismi di controllo statali e cantonali, per il Consiglio federale si rende necessario introdurre linee guida e limitazioni volte a impedire che l'assistenza organizzata al suicidio si sviluppi in un'attività a scopo di lucro. Tali disposizioni devono inoltre garantire che possano fare ricorso all'assistenza organizzata al suicidio solo i pazienti in fin di vita e non i malati cronici o psichici. Il suicidio deve rappresentare solo l'ultima via di uscita. Il Consiglio federale è del parere che in primo piano debba esservi la tutela della vita umana. Alle persone che desiderano morire possono essere offerte alternative al suicidio soprattutto attraverso l'incentivazione delle cure palliative e della prevenzione del suicidio.
Variante 1: severi obblighi di diligenza
L'avamprogetto di legge privilegiato dal Consiglio federale prevede l'integrazione con vari obblighi di diligenza dell'articolo 115 del Codice penale (CP) e dell'articolo 119 del Codice penale militare (CPM), dal tenore identico. Gli elementi essenziali della modifica sono esposti di seguito.
Volontà espressa liberamente e in modo persistente
In un caso concreto di suicidio i collaboratori di un'organizzazione di aiuto al suicidio rimangono impuniti se dimostrano di aver rispettato tutti gli obblighi di diligenza stabiliti nel CP. In particolare, la persona che desidera morire deve esprimere liberamente la sua volontà e aver maturato la propria decisione dopo lunga ponderazione. La disposizione mira a escludere decisioni impulsive e avventate.
Due perizie mediche
Sono inoltre necessarie due perizie redatte da due medici distinti e indipendenti dall'organizzazione di aiuto al suicidio. La prima perizia deve certificare che la persona che desidera morire è in grado di intendere e di volere, la seconda che tale persona soffre di una malattia fisica incurabile con prognosi di morte imminente. In tal modo si esclude l'assistenza organizzata al suicidio per le persone affette da patologie croniche senza prognosi di morte imminente e per i malati psichici. Affinché queste persone possano continuare a vivere con dignità, occorre garantire un trattamento complessivo, cure adeguate e il sostegno richiesto come previsto dalla medicina palliativa.
Divieto dello scopo di lucro
L'assistente al suicidio deve presentare alla persona interessata le possibili alternative al suicidio e vagliarle insieme a lei. La sostanza utilizzata per il suicidio deve essere prescritta da un medico, il che presuppone una diagnosi effettuata nel rispetto degli obblighi professionali e di diligenza dei medici e la comunicazione delle pertinenti indicazioni. L'assistente non deve perseguire alcuno scopo di lucro e quindi non può accettare controprestazioni che superino i costi e le spese sostenuti per l'aiuto al suicidio. Tale disposizione assicura che l'assistente non sia mosso da motivi egoistici e che in primo piano sia posto l'aiuto offerto alla persona che desidera morire. Infine, l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente devono allestire una documentazione completa per ogni caso di suicidio per facilitare eventuali indagini delle autorità di perseguimento penale.
Il Consiglio federale è certo che l'introduzione degli obblighi di diligenza sopra descritti sia sufficiente a impedire eccessi e abusi nell'ambito dell'assistenza organizzata al suicidio e ad arginare il fenomeno del cosiddetto turismo del suicidio.
Variante 2: divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio
Come variante alla limitazione il Consiglio federale sottopone a discussione il divieto totale dell'assistenza organizzata al suicidio. Tale variante parte dal presupposto che una persona che opera all'interno di un'organizzazione di aiuto al suicidio a priori non possa agire per motivi puramente altruistici e sviluppare un legame sufficientemente stretto con la persona che desidera morire.
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Ultima modifica 26.06.2024