La procedura d’autorizzazione sarà agevolata - Il Consiglio federale fissa al 1° di marzo 2006 la data d’entrata in vigore della revisione dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo
Berna, 24.11.2005 - In futuro, i Cantoni potranno rilasciare l’autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti mediante una procedura agevolata. Il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° marzo 2006 una relativa revisione dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo.
La nuova legge sul credito al consumo obbliga i Cantoni ad assoggettare la concessione e la mediazione di crediti all’obbligo di ottenere un’autorizzazione. Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione comprendono, tra le altre, anche l’assicurazione di responsabilità civile professionale. Chi intende concedere o mediare crediti potrà, secondo l’ordinanza rivista, offrire anche altre garanzie quali le fideiussioni, le dichiarazioni di garanzia o l’apertura di un conto bloccato.
Meno esami professionali
L’ordinanza rivista opera inoltre una coerente distinzione tra creditori e intermediari di crediti al consumo. I creditori devono dimostrare di essere in possesso di una formazione specializzata e vantare un’esperienza professionale specifica; gli intermediari di crediti al consumo devono, per contro, disporre soltanto dell’esperienza professionale specifica. Di conseguenza, le autorità preposte la rilascio dell’autorizzazione non dovranno più sottoporre a esami professionali i candidati che vogliono essere attivi come intermediari di crediti al consumo.
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Ultima modifica 26.06.2024