Chiaro sì all'unificazione della procedura penale - Resi noti i primi risultati della consultazione

Berna, 15.08.2002 - L'idea di unificare il diritto di procedura penale svizzero si è alla fine affermata. È quanto emerge da un primo esame dei pareri espressi in sede di consultazione, alcuni dei quali assai circostanziati e approfonditi. A fine anno il Consiglio federale prenderà atto dei risultati dettagliati della consultazione e definirà il seguito della procedura.

Il 27 giugno 2001 il Consiglio federale aveva inviato in consultazione l'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero (CPP). L'obiettivo del nuovo CPP, destinato a soppiantare i 26 Codici di procedura cantonali e la Procedura penale federale, è quello di rendere più efficiente l'azione penale e di accrescere la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica. Quasi nessuno dei pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione conclusasi nel mese di febbraio del 2002 mette in questione il principio dell'unificazione della procedura penale. L'idea di un Codice di procedura penale svizzero ha dunque avuto la meglio sulle consuetudini e le tradizioni.

Il modello del Procuratore pubblico gode del favore della maggioranzaControverso è soprattutto il modello di perseguimento penale. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione si esprime a favore del modello del Procuratore pubblico proposto dall'avamprogetto. Tale modello rinuncia alla figura del giudice istruttore e ha pertanto il pregio di affidare la conduzione della procedura preliminare al solo Procuratore pubblico, generando un notevole risparmio in termini di tempo e di personale. Benché tale modello sia attualmente applicato in numero esiguo di Cantoni, la maggioranza di essi (15 contro 11) si è espressa a suo favore. Il modello del Procuratore pubblico viene respinto in primis dai Cantoni romandi, con la sola eccezione di Ginevra.

Accoglienza favorevole per l'avvocato della prima ora

Varie innovazioni proposte dall'avamprogetto sono state recepite positivamente. Due terzi dei partecipanti alla consultazione hanno ad esempio accolto con favore l'avvocato della prima ora, figura sconosciuta nella maggior parte dei Cantoni. L'imputato arrestato provvisoriamente dalla polizia può dunque subito comunicare liberamente con il proprio difensore, il quale può inoltre presenziare agli interrogatori. L'avamprogetto accoglie dunque un'esigenza espressa da vari comitati internazionali attivi nel campo dei diritti umani. Prevalentemente positive sono state anche le reazioni nei confronti dell'introduzione di una procedura abbreviata, la quale può essere avviata dal Procuratore pubblico su istanza dell'imputato, a condizione che quest'ultimo abbia rilasciato una confessione e riconosciuto le pretese civili. Imputato e Procuratore hanno quindi la possibilità di concludere una sorta di "accordo" sulla colpevolezza e sulla pena, grazie al quale i tempi della procedura possono essere sensibilmente abbreviati.

Anche l'istituto del Tribunale delle misure coercitive, indispensabile nell'ambito del modello del Procuratore pubblico, è stato in linea di principio approvato. È invece stata criticata la proposta di assegnare a detto organo giudiziario la competenza non solo di ordinare la carcerazione e altre misure coercitive, ma anche di statuire in merito ai ricorsi contro decisioni della polizia e del Procuratore pubblico. Vari partecipanti alla consultazione ritengono che il cumulo di tali due funzioni non sia adeguato né opportuno. In quanto tribunale dell'arresto, il Tribunale delle misure coercitive dovrebbe essere dotato di una struttura decentrata onde poter essere raggiungibile in tempi brevi. Il ruolo di autorità di ricorso andrebbe assegnato a un'autorità cantonale unica, onde garantire tanto una distanza spaziale minima dagli organi inquirenti e istruttori quanto l'uniformità della giurisprudenza.

Relativamente cospicuo è stato poi il numero di coloro che hanno criticato la proposta di abilitare il giudice unico a statuire sui reati per i quali è proposta una pena fino a un massimo di tre anni. Molti ritengono che tale tetto sia troppo elevato; esso potrebbe essere fonte di problemi tanto dal profilo del rispetto dello Stato di diritto, quanto da quello organizzativo.

Procedura penale minorile quale legge a sé stante

È stata recepita positivamente anche la proposta di inserire la procedura penale minorile in una legge a sé stante. Taluni principi dell'avamprogetto di legge federale sulla procedura penale minorile svizzera, anch'esso inviato in consultazione l'estate scorsa, sono nondimeno controversi. Oggetto di critiche è stato in particolare il cumulo di funzioni nella persona del magistrato dei minorenni, il quale opera sia in veste di Procuratore, sia in veste di giudice e di autorità esecutiva.

Responsabile del progetto all'UFG

I risultati dettagliati della consultazione fungeranno da base in vista del rimaneggiamento dei due avamprogetti e della redazione del messaggio che il Consiglio federale dovrebbe presentare in Parlamento nel 2004. Dal 1° maggio di quest'anno, la direzione dei lavori legislativi in seno all'Ufficio federale di giustizia (UFG) è stata affidata a Frank Schürmann, responsabile del progetto a tempo pieno. In precedenza assistente presso l'Istituto di diritto penale dell'Università di Berna e in seguito collaboratore personale di un giudice federale a Losanna, in seno all'UFG Schürmann aveva il compito di rappresentare la Svizzera dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.


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Ultima modifica 30.01.2024

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