Revisione per rafforzare i diritti popolari: una modernizzazione moderata - Votazione del 9 febbraio 2003

Berna, 20.12.2002 - L'introduzione dell'iniziativa popolare generica e l'estensione del referendum in materia di trattati internazionali mirano a modernizzare i diritti popolari e ad adeguarli alle esigenze odierne. Il 9 febbraio 2003 popolo e Cantoni sono chiamati ad esprimersi sulla revisione dei diritti popolari.

In nessun altro Paese il popolo dispone di possibilità dipartecipazione altrettanto estese ed eterogenee come in Svizzera.I diritti popolari si sono costantemente evoluti e affinati. L'oggettoconcernente la revisione dei diritti popolari si muove sulla medesimadirettrice e auspica anzi fare un ulteriore passo avanti. Essovuole anzitutto colmare le lacune esistenti modernizzando e adeguandomeglio i diritti popolari alle esigenze degli aventi diritto divoto.

Gli sforzi per una revisione dei diritti popolari risalgonoalla riforma della Costituzione federale. Il progetto del Consigliofederale concernente una revisione totale fallì davantial Parlamento in ragione del proposto aumento del numero di firmenecessarie per lanciare iniziative e referendum. Il Parlamentoriprese le proposte del Consiglio federale suscettibili di raccogliereuna maggioranza di voti e preparò un pacchetto con due revisionirilevanti: l'introduzione dell'iniziativa popolare generica e l'estensionedel referendum in materia di trattati internazionali.

Introduzionedell'iniziativa popolare generica

Le iniziative costituzionali nonriguardano norme costituzionali propriamente dette bensì unicamentedisposizioni di legge. In futuro con l'iniziativa popolare generica100'000 aventi dirittodi voto potranno presentare una richiesta di modifica della Costituzionefederale o di una legge. L'Assemblea federale concretizza il testoe sceglie il livello normativo più adeguato (costituzionaleo legislativo). Come sinora una modifica della Costituzione federaleandrebbe obbligatoriamente sottoposta al voto di popolo e Cantoni,mentre una modifica legislativa andrebbe sottoposta al popolo soltantose venisse lanciato un referendum. Con questo nuovo diritto d'iniziativail popolo potrà proporre anche modifiche legislative a livellofederale come già avviene in tutti i Cantoni.

Estensione del referendum facoltativo sui trattati internazionali

Dal momento che una parte sempre più rilevante di questioniviene risolta a livello internazionale, occorre ampliare i dirittipopolari per quanto concerne i trattati internazionali. Ai sensidel diritto attuale è possibile lanciare il referendum controun trattato internazionale soltanto in quattro casi: se è didurata indeterminata e indenunciabile, se prevede l'adesione aun'organizzazione internazionale, se implica un'unificazione multilateraledel diritto per più Stati o se l'Assemblea federale decidedi propria sponte di sottoporre al referendum facoltativo un trattatointernazionale. Affinché il popolo abbia la possibilità dipronunciarsi in merito a tutti i trattati internazionali importantigià al momento della conclusione, occorre dunque estendereil campo di applicazione del referendum in materia di trattatiinternazionali a tutti quei trattati comprendenti disposizioniimportanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione deiquali è necessaria l'emanazione di leggi federali. In talmodo è possibile avviare il dibattito politico già almomento della conclusione del trattato internazionale. Se poi sirendesse necessaria l'emanazione di un atto legislativo d'attuazione,l'Assemblea federale ha la possibilità di sottoporre a referendumsimultaneo e quale pacchetto unico il trattato internazionale ei pertinenti atti legislativi d'attuazione.

Adeguamenti di natura tecnica

Accanto a queste due revisioni rilevanti,l'oggetto prevede anche alcuni miglioramenti di natura tecnica.In futuro sarà possibile evitare risultati nulli in caso di votazione su iniziativa e controprogetto. Inoltre l'Assemblea federale disporrà della possibilità di raccomandare il "doppio Sì" in caso di iniziativa e controprogetto, alla stregua dei partitie delle associazioni.


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Ultima modifica 30.01.2024

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