Come regolare la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati ("sharing")

Berna, 10.07.2000 - Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione

Mercoledì, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. Il progetto di legge, che si basa essenzialmente su proposte della commissione peritale "sharing", regola la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati tra Cantoni, Confederazione e Stati esteri. Le regole intendono stabilire un'equità tra gli enti che hanno partecipato alla procedura penale, promuovendo così la loro collaborazione e smorzando conflitti di competenze.

Chiave di ripartizione fissa nell'ambito interstatale

L'avamprogetto di legge propone per la Svizzera una chiave di ripartizione fissa e definita in precedenza applicabile a tutte le confische disposte in base al diritto penale federale (tranne il diritto penale militare), nella misura in cui la somma confiscata superi i 500'000 franchi. Secondo l'avamprogetto in questione l'ente le cui autorità hanno svolto l'inchiesta e pronunciato la confisca (Cantone o Confederazione) riceve 5/10 dei valori confiscati. I Cantoni in cui si trovavano i valori patrimoniali confiscati ricevono 2/10 dei valori, poiché hanno collaborato alla procedura penale e hanno spesso condotto inchieste contro gli intermediari finanziari. La Confederazione riceve, in tutti i casi, 3/10 per il sostegno generale che apporta ai Cantoni (assistenza giudiziaria internazionale, uffici centrali per la lotta contro il crimine organizzato, banche di dati). L'Ufficio federale di polizia (UFP) è competente per la procedura di ripartizione. La sua decisione può essere impugnata con ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e, in seguito, al Tribunale federale.

Accordi di ripartizione con gli Stati esteri

L'avamprogetto di legge autorizza le autorità svizzere a concludere accordi di ripartizione con Stati esteri. Detti accordi devono prevedere, di norma, una ripartizione in parti uguali dei valori confiscati tra gli Stati che hanno partecipato al perseguimento penale. Spetta all'UFP concludere tali accordi; occorre l'approvazione del DFGP qualora l'importo lordo dei valori patrimoniali confiscati superi i dieci milioni di franchi. L'UFP deve chiedere il consenso delle rispettive autorità cantonali e della Confederazione qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali. I valori che spettano alla Svizzera saranno ripartiti ulteriormente tra la Confederazione e i Cantoni secondo la chiave di ripartizione anzidetta.

Nessun vincolo per la destinazione dei valori confiscati

A livello federale l'avamprogetto non prevede un'assegnazione speciale per i valori patrimoniali confiscati (ad es. prevenzione nell'ambito degli stupefacenti, aiuto allo sviluppo). I Cantoni, invece, sono liberi di stabilire regole speciali per la loro quota come avviene ad esempio nei Cantoni Vaud, Ginevra e Friburgo.


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Ufficio federale di giustizia, T +41 58 462 48 48


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Ultima modifica 30.01.2024

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