Procedimenti civili transfrontalieri: impiego agevolato della comunicazione elettronica

Berna, 15.03.2024 - Chi parteciperà dalla Svizzera a un procedimento civile estero potrà essere interrogato o sentito, mediante audioconferenza o videoconferenza, senza autorizzazione delle autorità. Nella seduta del 15 marzo 2014 il Consiglio federale ha preso atto della prevista modifica delle basi legali e adottato il messaggio all’attenzione del Parlamento.

Secondo il diritto vigente, prima di poter interrogare, mediante audioconferenza o videoconferenza, una persona che si trova in Svizzera nel quadro di un procedimento civile estero è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio federale di giustizia. Con l'avanzare della digitalizzazione e alla luce delle esperienze raccolte durante la pandemia da COVID-19, il requisito dell'autorizzazione caso per caso è vieppiù giudicato oneroso. Con la mozione 20.4266, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il Parlamento ha quindi incaricato il Consiglio federale di semplificare l'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili internazionali.

In adempimento della mozione, il Consiglio federale propone ora di ammettere, nel quadro di un procedimento civile estero, l'interrogatorio di una persona che si trova in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza senza richiedere previamente l'autorizzazione delle autorità a condizione che siano rispettate determinate condizioni a tutela della sovranità svizzera e dell'interessato. Una di queste condizioni è ad esempio una pertinente comunicazione alle autorità svizzere di modo che la competente autorità cantonale di assistenza giudiziaria possa partecipare alla conferenza audiovisiva se lo desidera.

Gli interessati continuano inoltre a godere di determinati diritti, come ad esempio, quello di essere interrogati nella loro lingua madre. Inoltre resta invariata la condizione secondo la quale l'interessato deve acconsentire a partecipare all'interrogatorio o all'audizione. Adesso la regolamentazione contempla anche le audizioni al di fuori della procedura probatoria, ad esempio quelle sulle allegazioni delle parti processuali, e sarà applicata anche agli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA70).

In sede di consultazione, l'avamprogetto ha raccolto un ampio consenso. Singoli partecipanti hanno tuttavia criticato il fatto che comprenda la partecipazione a udienze al di fuori della procedura probatoria. Le modifiche previste interessano la dichiarazione della Svizzera alla CLA70 e la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).


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Ultima modifica 30.01.2024

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