Esenzione dall’obbligo del visto per passaporti ordinari

Questo tipo di accordo disciplina la soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti ordinari per soggiorni senza attività lucrativa della durata massima di 90 giorni nell’arco di 180 giorni.

Con la partecipazione alla cooperazione Schengen, la Svizzera si è impegnata ad adeguare a quelle dell’Unione Europea (UE) le proprie regole e la propria prassi in materia di rilascio di visti con una durata di validità inferiore a tre mesi. Nel quadro della cooperazione Schengen la Svizzera è pertanto tenuta ad abolire l’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato terzo se questo ha concluso un accordo sull’esenzione dal visto con l’UE. Dal momento che la Svizzera non è uno Stato membro dell’UE, gli accordi sull’esenzione dall’obbligo del visto conclusi dall’UE non valgono per i cittadini svizzeri. Affinché anche i suoi cittadini godano di una libertà di viaggio garantita contrattualmente, la Svizzera mira a concludere accordi bilaterali propri sull’esenzione dall’obbligo del visto.

Accordi conclusi

Documentazione

Ultima modifica 15.04.2024

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